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Commento alla bozza di Linee-guida per la predisposizione dei progetti di 'Vita Indipendente” presentata dalla Regione Toscana

Commento alla bozza di “Linee-guida per la predisposizione dei progetti di 'Vita Indipendente'” presentata dalla Regione Toscana il 30 luglio 2009

In merito alla bozza di Linee-guida per la predisposizione dei progetti di 'Vita Indipendente' presentata dalla Regione Toscana il 30 luglio 2009, va osservato quanto segue.

Nel documento, nel secondo rigo, dove c'è scritto disabilità fisico-motoria, mancano le disabilità sensoriali, psichiche e mentali.
Per quanto riguarda la disabilità sensoriale, è evidente che è stata esclusa perché il problema non è stato posto dai grandi enti che monopolizzano il settore, e quindi non si vogliono toccare argomenti che non sono stati posti con sufficiente forza. Tutto questo è evidentemente illegittimo perché privilegia gli interessi di alcuni dirigenti a scapito dei diritti fondamentali delle persone (con difficoltà sensoriali). Dimostri la Regione in concreto che la vita indipendente non interessa chi ha disabilità sensoriali. Tutti i documenti internazionali in proposito dicono il contrario.
Per quanto riguarda la disabilità psichica e mentale, è ipotizzabile che questa sia stata esclusa per pregiudizio. E questo è giuridicamente illegittimo e sanzionabile per contrasto, fra l'altro, con l'art. 3 della Costituzione, con la legge n. 67 del 2006 e con la legge n. 18 del 2009. L'altra ipotesi è che questa lacuna del documento sia dovuta al mancato approfondimento delle esperienze maturate all’estero. Anche questo è evidentemente illegittimo da un punto di vista giuridico per violazione degli stessi testi normativi citati qualche rigo qui sopra.

A pagina 2, al secondo rigo del terzo capoverso, c'è scritto nei limiti del trasferimento delle risorse regionali alle Zone Distretto”. Anche questo è inaccettabile e giuridicamente illegittimo.
Il fatto è che l'assistenza personale per la vita indipendente serve molto spesso per le esigenze primarie della vita. Spesso serve per esigenze primordiali della vita, perfino più di quanto serve un salario o una pensione sociale. Infatti, proprio al limite, un mendicante, anche se non ha un centesimo, può comunque bere un sorso d'acqua ad una fontana pubblica o sdraiarsi per terra. Viceversa, una persona con handicap gravi, senza assistenza personale, può trovarsi perfino a non poter bere un sorso d'acqua, e neppure a potersi sdraiare.
Dunque l'assistenza personale è un'esigenza primordiale di vita al pari, come minimo, delle retribuzioni. Tant'è vero che l'assistenza personale è stata devoluta in buona parte dal legislatore alla competenza del giudice del lavoro. Il fatto è che, in materia di retribuzione, non è che si dice ai dipendenti pubblici, (e tanto meno lo si dice ai signori consiglieri, assessori, parlamentari ecc.) che le loro retribuzioni verranno soddisfatte nei limiti dei relativi trasferimenti finanziari. Viceversa il discorso è proprio l'inverso, cioè a dire che i trasferimenti ai relativi capitoli di bilancio avvengono in base alle cifre che devono essere destinate a tali scopi. E questo deve avvenire anche per i finanziamenti per l'assistenza personale, come del resto avviene già per l'indennità d'accompagnamento e per la pensione sociale.

Sempre a pagina 2, al quinto capoverso, c'è scritto l'ausilio del volontariato, l'apporto della rete familiare ed amicale e l'assistenza personale”.
Il volontariato non è ammissibile per l'assistenza personale per molti motivi sui quali si possono scrivere numerose pagine. In sintesi, si può dire che, per l' assistenza personale per la vita indipendente, il volontariato non va bene per questi motivi:

  • i volontari hanno quasi sempre una mentalità ed una preparazione sbagliatissime, per cui prestano la loro attività non per servire veramente il prossimo, bensì per soddisfare proprie frustrazioni personali. È una verità che non si vuol mai dire, ma si tratta di verità;
  • capita di frequente che i volontari danno forfait all'ultimo minuto, per cui capita spesso che i servizi basati sul volontariato devono essere di volta in volta ridimensionati o sospesi. Tutto questo è evidentemente inammissibile per prestazioni essenziali della vita quali quelle da soddisfare con l'assistenza personale per la vita indipendente;
  • i volontari svolgono le loro attività solo per qualche ora settimanale. Il fatto è che una persona con handicap grave ha necessità di molte ora alla settimana di assistenza personale per cui dovrebbe ricorrere all'aiuto di decine di volontari. E questo è evidentemente impossibile perché pregiudicherebbe innanzitutto la salute mentale del soggetto e poi anche la possibilità di personalizzare l'assistenza personale. E questi sono elementi assolutamente indispensabili per la vita indipendente.

La rete familiare non va bene innanzitutto perché è vietato dalla legislazione vigente pesare eccessivamente sui familiari per l'assistenza ai disabili, ovvero è vietato sconvolgere la vita di queste persone per questo fatto. Inoltre è vietato dal principio d'uguaglianza come tutelato dalla Convenzione Onu sui disabili ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 2009. Infatti in questa maniera la vita dei familiari verrebbe sconvolta, e resa di serie C, per via della presenza di una persona con disabilità. E questa è una chiarissima ed inammissibile discriminazione basata sulla disabilità.
Un discorso molto simile vale per quanto riguarda la rete amicale”. Infatti, se gli amici vengono gravati di compiti pesanti ed impegnativi quali l'assistenza personale ad una persona con handicap grave, fra l'altro ne consegue una discriminazione, perché essere amico di un disabile diventa un secondo lavoro, e non un piacere. Oltre al fatto che è umiliante, e quindi discriminante, per un disabile dover chiedere certe prestazioni ad un amico. Per di più, tutto ciò contrasta con l'obbiettivo dell'inserimento sociale dei disabili perché finirebbe per lasciare queste persone senza amici.
Infine, ma non meno importante, il fatto che, in questo elenco di risorse personali, l'assistenza personale sia messa per ultima è in contrasto palese perfino con l'ultimo capoverso della parte Finalità ed obbiettivi di queste linee guida e con il punto tre del primo capoverso della parte di Requisiti d'accesso di queste linee guida. Infatti, in tali parti di questo documento viene giustamente trattato il ruolo che deve essere predominante dell'assistenza personale.

Due righi più avanti nello stesso documento c'è scritto che la vita indipendente è prevista soltanto tra i 18 e i 64 anni”. Tutto questo è inammissibile e discriminatorio.
Innanzitutto anche un ultrasessanticinquenne ha pieno diritto di autodeterminare la propria vita in base alle proprie capacità al pari di ogni altro cittadino. La possibilità di esercitare le libertà inviolabili è un diritto fondamentale dell'essere umano e non può essere sicuramente pregiudicato per via del fatto che alla Regione risulta comodo imputare l'assistenza agli ultrasessantacinquenni ad un differente capitolo di bilancio. Inoltre, la vita indipendente è prevista espressamente dallo Statuto della Regione Toscana e dalla legge regionale n. 66 del 2008, legge destinata prioritariamente agli anziani.
Escludere i minorenni dalla vita indipendente significa non capire nulla di come si educano i bambini oppure non voler dare un'educazione adeguata ai bambini disabili. È infatti di fondamentale importanza abituare un bambino ad imparare a fare da sé le proprie scelte di vita ed ad autodeterminarsi. Ovviamente con gradualità, ed in base alle capacità di ogni singolo bambino, ma è di fondamentale importanza farlo. Fra l'altro questa omissione contrasta con il co. 3 dell'art. 4 e con l'art. 7, in particolare il co. 3, della Convenzione Onu sui disabili. E tale punto di queste linee guida sarebbe impugnabile al Tar fra l'altro per violazione della Convenzione Onu già ratificata dall'Italia.

Resta incomprensibile l'ultimo capoverso prima della parte Requisiti di accesso”.

Venendo alla parte Requisiti di accesso”.

Nel rigo successivo, per quanto riguarda il riferimento all'invalidità al 100%, innanzitutto c'è da chiedersi che cosa c'entra. Infatti, l'incapacità lavorativa e la necessità di assistenza personale sono due cose completamente diverse. Farne tutt'uno è anche inammissibile in violazione del principio d'uguaglianza.
In secondo luogo, in questa maniera si spingono i disabili a non lavorare. Cioè a rinunciare ad un lavoro pur di avere l'assistenza personale. E questo viola molti precetti dalla Costituzione, della Convenzione Onu sui disabili e della legislazione ordinaria.
In terzo luogo, questo punto contrasta palesemente con la legge quadro sull'handicap. Infatti, in questa legge è prevista espressamente la possibilità di lavorare per chi ha un handicap grave. Ed è stabilito che l'assistenza personale spetta soltanto a chi ha un handicap grave.

Più avanti nello stesso punto si scrive di allegati alle presenti linee guida”. Quali sono questi allegati? Dove sono?

Nella parte Contributo mensile, è previsto un tetto mensile massimo di € 1.500.
Innanzitutto è una presa in giro ed è offensivo che per una persona con un handicap gravissimo si possa coprire l'assistenza personale con € 1.500 al mese.
Oltre a ciò, si fa notare che questo tetto massimo:

  • è inferiore al tetto massimo stabilito per la sperimentazione per la vita indipendente da parte della Regione Toscana, tetto massimo che era solo una frazione della cifra che avevamo indicata come necessaria;
  • è meno del 60% di quanto un comune, certamente conosciutissimo nel mondo, quale quello di Firenze ritiene necessario dare ad alcune persone con handicap grave, e già questa, di per sé, è una cifra largamente insufficiente per alcune persone;
  • è sempre meno del 60% di quanto, alcun anni fa, il tribunale di Firenze impose di erogare ad una persona con handicap gravissimo. Per quanto riguarda questa importantissima ordinanza va inoltre considerato che:
  • è dell'anno 2001, da allora c'è stata molta inflazione, compreso il fatto che l'euro ha comportato quasi un raddoppio dei prezzi;
  • quella era una misura cautelare tesa a coprire le esigenze fondanti, non per affrontare globalmente il discorso della vita indipendente;
  • la lettera t) del Preambolo della Convenzione Onu sui disabili, in coordinamento con l'articolo 4 comma 1 lett. b) e d) della medesima Convenzione proibisce alla Repubblica italiana di ridurre i disabili in stato di povertà.

Non è neanche previsto l’adeguamento di tale tetto massimo del finanziamento all’andamento del costo della vita e alle variazioni delle retribuzioni che spettano agli assistenti personali.

I fatti che siano previsti un tetto mensile così irrisorio e il volontariato violano il principio della dignità tutelato dall'art. 3 della Costituzione. Infatti questi due punti impediscono di personalizzare l'assistenza anche per le prestazioni più intime e di avere adeguata assistenza personale per esercitare i diritti inviolabili.
Questi due punti violano il principio costituzionale della dignità perché:

  • impediscono di vivere in condizioni di uguaglianza con gli altri per le questioni fondamentali dell'esistenza;
  • impediscono un esercizio dei diritti inviolabili perlomeno significativo.

Perciò queste linee guida sarebbero impugnabili al Tar anche sotto questo profilo.

Più avanti si parla di Bando territoriale”. Si ripete che l'assistenza personale per la vita indipendente serve per soddisfare i diritti fondamentali della persona disabile.
Come sarebbe a dire? Una persona con handicap grave può concretamente leggere il giornale, può partecipare alla campagna elettorale, può uscire di casa, può sposarsi solo se rientra in un Bando”?
Se non fosse tragico ed incivile, sarebbe una barzelletta.
Il soddisfacimento di questi diritti fondamentali ed inviolabili non può essere subordinato ad un Bando”.

Più avanti, viene richiesto il reddito personale. In proposito, si possono fare molte delle osservazioni già fatte alla Regione a proposito di vita indipendente e Isee. Per cui resta da chiedersi se bisogna ricominciare da capo la solita protesta. O se, come troppo spesso accade con i politici, certe parole dell'assessore non valgono già più nulla.

Due righi dopo, fra gli obbiettivi della vita indipendente, viene indicato l'inserimento lavorativo.
È vero che non è vietato lavorare pur avendo un'invalidità al 100%. Ma è sicuramente molto difficile riuscire a lavorare con questa etichetta dell'invalidità al 100%. Come si concilia questo obbiettivo dell'inserimento lavorativo con il requisito dell'invalidità al 100% visto sopra?

Più avanti è prevista una Fase pilota per il finanziamento regionale per la vita indipendente. Tutto ciò è vergognoso dopo che la Regione ha fatto anni di sperimentazione per la vita indipendente.

Più avanti, fra il personale che il disabile può assumere per la vita indipendente, il personale privato viene messo all'ultimo posto. Non si capisce perché, dal momento che questo personale costa meno di quello previsto in precedenza, e, se il disabile viene adeguatamente preparato a gestire tali assistenti personali, si tratta del personale che fornisce le prestazioni migliori.
Più precisamente, si capisce bene il perché questo personale venga messo all'ultimo posto, mentre prima ci sono le cooperative e le associazioni, se si pensa agli interessi di varia natura che legano i partiti politici alle varie cooperative e associazioni. E tutto questo è evidentemente inammissibile.

Due righi dopo è prevista la possibilità di assumere in via eccezionale i familiari come assistenti personali.
Tutto questo è inammissibile perché significa ridurre la vita dei familiari a persone di serie C e significa pregiudicare alla radice le possibilità di indipendenza della persona disabile. Anche perché, nella concreta realtà italiana, questa eccezione diventerebbe la normalità visto che farebbe molto comodo a lorsignori.

Nella sezione L’intervento con assistente personale, il quinto paragrafo pone a carico dell’utente il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali. Cioè, l’utente deve pagare di tasca propria tali oneri.
Tutto ciò è inammissibile per molti motivi, non ultimo la violazione del principio di uguaglianza, dal momento che gli utenti di altri tipi di assistenza non sono chiamati a tale rimborso e gli enti pubblici pagano cifre comprensive di tali oneri.

Più avanti è prevista la rendicontazione contabile.
Il fatto è che:

  • ci sono vari tipi di contratto attraverso i quali il disabile può avere gli assistenti personali;
  • non poche esigenze di un disabile possono essere minute, ma non per questo meno essenziali, ed estremamente frazionate, per cui è veramente impossibile tenere la documentazione contabile di tutto ciò;
  • tant'è vero che la legislazione vigente prevede espressamente la possibilità di ricorrere all'assistenza personale per queste piccole prestazioni senza alcun contratto di lavoro.

Insomma:

  • la Regione non può da un lato dare delle cifre irrisorie per l'assistenza personale per la vita indipendente e dall'altro rendere impossibile l'utilizzo ottimale anche di queste cifre minime;
  • la Regione non può complicare ancora di più la vita dei disabili. Non lo può fare per moti motivi, non ultimo il fatto che da anni c'è la cosiddetta semplificazione amministrativa per le imprese e per i cittadini normodotati. È chiaro che, se desse dei finanziamenti adeguati, allora la Regione potrebbe pretendere tutta la documentazione, perché allora il disabile potrebbe ricorrere a tutta l'assistenza personale necessaria, potrebbe ricorrere ad assistenti personali che possono dedicarsi a tempo pieno a questa attività, potrebbe ricorrere all'aiuto di un commercialista, e così via. Ma, con cifre così irrisorie, pretendere che il disabile possa anche produrre la documentazione contabile è veramente offensivo;
  • il fatto è che con finanziamenti per l’assistenza personale così irrisori il disabile può trovarsi costretto a ricorrere a prestazioni di assistenza personale estremamente frazionate, di breve durata ed effettuate da persone diverse tra loro per cui diventa troppo difficile produrre la documentazione di tutte queste piccole spese. Per cui in questi casi è indispensabile riconoscere al disabile una franchigia entro la quale il finanziamento per l’assistenza personale non deve essere rendicontato.

È sin troppo agevole concludere che tali linee sono state scritte:

  • senza conoscere la materia;
  • senza un minimo di riflessione su ciò che veniva scritto, e quindi senza neanche un minimo di attenzione alle contraddizioni tra le varie parti del documento.

Non si è nemmeno tenuto conto della conoscenza della materia che era stata mostrata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 794 del 2004.
Ciò è giuridicamente illegittimo perché contrasta con i parametri di efficienza, efficacia e buon andamento a cui è tenuta la pubblica amministrazione. È evidente che, agendo con questa superficialità, si sprecano una quantità enorme di risorse.