- L'Associazione
- Attività in corso
- Documentazione internazionale
- Assistenza personale
- Commenti giuridici
- La Delibera della Giunta della Regione Toscana del dicembre 2009 cosiddetta sulla vita indipendente
- Non autosufficienza
- Pagare per le auto dei disabili parcheggiate nelle strisce blu?
- Il disegno di legge delega sulla non autosufficienza
- L'Isee e la disabilità
- Commento proposta di legge Roma ottobre 2007
- Le nostre esperienze
- Proposta di legge regionale
- Convegni e conferenze
- Corsi
- Pubblicazioni
- Ausilii
- Documenti archiviati
- Links utili
Login utente
Chi c'è online
Ci sono attualmente 0 utenti e 5 ospiti collegati
Breve commento alla “Proposta base per una legge sull'assistenza personale autogestita e autodeterminata”
Per quanto riguarda la “Proposta base per una leggeV sull'assistenza personale autogestita e autodeterminata”, che sarebbe stata approvata nell'assemblea nazionale sulla vita indipendente tenutasi a Roma all'inizio dell'ottobre 2007, si ritengono necessarie alcune osservazioni.
Articolo 1
Comma 1
Stabilire in termini generali che “lo Stato italiano garantisce” non significa assolutamente niente in termini giuridici. Infatti qui non si tratta di diritti di libertà. Viceversa siamo in tema di prestazioni economiche, che richiedono un esborso finanziario da parte della Repubblica. Quindi va stabilito con un minimo di precisione ciò che viene garantito. Innanzitutto per quantificare in qualche misura l'onere finanziario, e adempiere quindi al dovere costituzionale della copertura finanziaria. In secondo luogo per indicare con un minimo di certezza ciò che spetta al disabile, e quindi ciò che le autorità sono tenute a fare.
Ma soprattutto va osservato che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, questa è materia di competenza esclusiva delle Regioni. Eccetto che per i livelli minimi, che devono essere garantiti, ma per i quali la normativa deve essere scritta con una specifica formulazione (e tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale). Perciò questa proposta di legge è incostituzionale.
Infine l'eventuale “diritto costituzionale alla vita indipendente” (attualmente inesistente in forma diretta) non si può sicuramente stabilire con una legge ordinaria, come quella proposta. Casomai ci vorrebbe una legge costituzionale.
Comma 2
In questo comma viene previsto che i destinatari siano persone “con disabilità grave ..... in condizioni di non autosufficienza certificata”. A parte il fatto che il comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92 tratta di handicap grave, e non di disabilità grave, va rilevato che con la dizione sulla “non autosufficienza” si imporrebbe la necessità di un ulteriore accertamento sulle condizioni psico-fisiche e/o dei disabili. Il che è veramente assurdo e fuori luogo in una realtà come quella italiana dove, per chi è disabile, sono già previsti una marea assurda di accertamenti, basti pensare a quelli per la scuola, per il lavoro, per l'indennità civile, per l'handicap, per la patente di guida, per il contrassegno arancione ..... E il problema è quello di ridurre il numero di tali accertamenti, e non di aumentarli!
Introdurre un nuovo accertamento per la non autosufficienza è un atto di servilismo nei confronti delle intenzioni dell'attuale Governo e significa non tener conto delle reali esigenze dei disabili. Ciò vuol dire anche venir meno al principio della semplificazione amministrativa, che da anni si sta affermando in Italia. In proposito si potrebbe pensare anche ad un ulteriore profilo di incostituzionalità della proposta di legge in esame, proprio perché metterebbe i disabili in condizioni di svantaggio rispetto alla semplificazione amministrativa in attuazione per gli altri cittadini.
Sembra del tutto fuori luogo l'esclusione in maniera generalizzata delle patologie causate dall'età anziana. Bisogna infatti distinguere due ipotesi: è infatti vero che alcune patologie, che colpiscono gli anziani, li spingono a desiderare, o ad avere necessità, di un tipo di vita che, per certi aspetti, ha poco a che fare con la vita indipendente. Ma ci sono altri motivi che colpiscono l'autosufficienza psico fisica degli anziani, ma che non interferiscono minimamente sul loro desiderio e sulla loro capacità di autodeterminare la propria vita. E' inaccettabile fare di tutta l'erba un fascio per gli anziani. Tanto più se si considera che togliere a queste persone la possibilità di autodeterminarsi in pratica significa ucciderle. Oltre al fatto che, a voler essere seri vita indipendente non vuol dire conformarsi ad alcuni standards, bensì significa autodeterminarsi in base alle proprie capacità. E, in questo senso, si può parlare di vita indipendente anche nella prima casistica di anziani menzionata qui sopra. Per di più, se si pensa alle condizioni di isolamento e di abbandono in cui si trovano tantissimi anziani, è pura ipocrisia scrivere che sono “destinatari di interventi derivanti da altri provvedimenti”.
Articolo 2
Comma 1
La dizione “può essere realizzato” lascia intatto il problema che esisteva nell'art. 39 della legge 104/92 (così come integrato dalla legge 162/98), e quindi, anche se la legge qui in discussione fosse costituzionale, si tratterebbe comunque di un limite di enormi proporzioni.
Inoltre il riferimento non è la legge 238/2000, che riguarda il crimine organizzato. Inoltre l'articolo 39 bis della legge 104/92 non esiste e, sia l'articolo 14 della legge 328/2000 che l'articolo 39 della legge 104/92, devono ritenersi abrogati per via dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione. Si ripete insomma che questa è materia di competenza esclusiva delle Regioni (fatta salva una specifica formulazione per i livelli minimi garantiti) e quindi ritorna ancora una volta l'incostituzionalità della proposta di legge in esame.
Comma 2
La rendicontazione sembra da intendersi al 100%. Il che, da un lato non tiene conto delle reali esigenze di vita dei disabili, che, ai fini di una vera autodeterminazione, costringono a fronteggiare anche una serie di imprevisti difficilmente documentabili. Dall'altro lato, per via della difficoltà appena vista e tenuto conto che ciò serve anche per l'esercizio delle libertà inviolabili, siffatta dizione significa non tener conto del principio personalistico che domina la Costituzione, e sembra più idonea ad una filosofia da Statuto albertino.
Inoltre non è prevista la possibilità di autocertificazione della spesa sostenuta, e quindi vi è un ulteriore contrasto con il principio della semplificazione amministrativa, con conseguente altro profilo di incostituzionalità.
Comma 3
Risulta davvero eccessivo destinare il 10% dei finanziamenti ai centri per la vita indipendente. Si può ad esempio pensare che nella ricchissima Stoccolma si tratta del 3%. Per cui viene anche da chiedersi con quale cognizione di causa sia stato indicato questo 10%.
E' prevista la parola inglese “empowerment”. Sembra davvero fuori luogo ed estraneo alle tecniche di redazione dei testi normativi, e a maggior ragione in un testo, che dovrebbe tutelare persone fra le più svantaggiate, utilizzare in una legge una parola straniera, il cui significato è oltretutto sconosciuto ai più. A meno di non specificarne espressamente il contenuto.
Articolo 3
Comma 1
Per i motivi visti sopra, anche se la proposta di legge qui in esame fosse approvata, e la Corte costituzionale si limitasse a dichiarare l'incostituzionalità dei primi due articoli, ne conseguirebbe che comunque le Regioni avrebbero ampissimi spazi di libertà nel gestire l'eventuale fondo nazionale per la vita indipendente.
Comma 2
Questo comma è incostituzionale perché, per i motivi visti sopra, si tratta di materia di competenza esclusiva delle Regioni.
Si ha insomma l'impressione che, nello scrivere e nell'approvare la suddetta proposta di legge, ci si sia comportati con la stessa intelligenza di chi, per riparare la propria auto, si rivolge ad un panettiere o, per acquistare del pane, va in un'autofficina.
Associazione ONLUS “Vita indipendente” della Toscana
