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Proposta di Legge Regionale

Proposta di legge regionale
Assegno per l'assistenza
personale per la vita indipendente e autodeterminata di persone con handicap
grave

 
Il Consiglio regionale ha
approvato; 
 
Il Presidente della Giunta
regionale 
 
PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
 
Art. 1
(Definizioni) 
 
1. Per vita indipendente e
autodeterminata di chi ha un qualsiasi handicap grave si intende la
realizzazione di quelle condizioni economiche, sociali e civili atte a far sì
che nella vita quotidiana anche queste persone, nella misura in cui intendono o
possono avvalersene, dispongano direttamente di opportunità di scelta, controllo
ed autodeterminazione pari a quelle delle persone non disabili. A tal
fine, e soltanto nella misura strettamente indispensabile, il soggetto si avvale
della collaborazione dell’amministratore di sostegno o del rappresentante legale
qualora esistente. 
 
2. Per assistenza
personale si intende l’attività di uno o più lavoratori, sia dentro che al di
fuori dell'abitazione e del comune di residenza del soggetto, finalizzata alla
valorizzazione di ogni capacità naturale e al pieno sviluppo della personalità
del medesimo. 
 
3. Per soggetto si intende
la persona fisica che ha diritto all'assistenza personale. 
 
4. Per Commissione si
intende la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 integrata da un componente indicato dall’Agenzia per la vita indipendente di
cui all’articolo 12 della presente legge. 
 
5. Per assistente sociale
si intende la figura professionale pubblica istituzionalmente responsabile di
prestare assistenza sociale al soggetto. 
 
6. Per necessità del
soggetto si intendono le condizioni fisiche, psichiche, mentali e/o sensoriali
dell'avente diritto, anche coesistenti fra loro, correlate con le forme ed i
modi attraverso cui egli intende esercitare le proprie libertà inviolabili e
sviluppare pienamente la propria personalità. 
 
7. Per ore medie
giornaliere di assistenza personale si intende la somma delle ore di assistenza
prestate alla fine dell’anno solare, divise per il numero dei giorni coperti, in
modo che il rispetto delle ore di assistenza personale riconosciute sia
contemperato con le necessità del soggetto. 
 
 
Art. 2
(Assegno regionale) 
 
1. In attuazione delle
eguali opportunità concrete per l'esercizio dei diritti di libertà, del pieno
sviluppo della personalità e della salvaguardia dell’autonomia degli individui
stabiliti dagli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, nonché della legge 5
febbraio 1992, n. 104, articolo 39, comma 2, lettera l-ter) (lettera
aggiunta dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 maggio
1998, n. 162), e della lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 dello
Statuto della Regione Toscana e in ottemperanza al divieto di discriminazione
tutelato dalla legge 1 marzo 2006, n. 67, è istituito l'assegno regionale
per l'assistenza personale per la vita indipendente. 
 
2. Il monte ore mensile di
assistenza personale indiretta riconosciuto al soggetto è costituito dalla
moltiplicazione per 30,44 della somma delle:
a) ore medie minime di assistenza
personale per ogni giorno dell’anno solare individuate in base alla classe
assegnata dalla Commissione;
b) eventuale maggiorazione
individualizzata di ore medie per ogni giorno dell’anno solare decisa
dall'assistente sociale. 
 
3. Dal momento
dell’attribuzione l'assegno costituisce un diritto soggettivo perfetto e il suo
importo mensile è dato dal monte ore di cui al comma precedente moltiplicato la
somma oraria di euro 18, quale media comprensiva di ogni spesa, maggiorazione,
onere e imposta, incluse tutte le spese di mantenimento dell'assistente
personale (viaggi, pasti, alloggio) eventualmente necessarie durante
l'effettuazione del servizio fuori dalla residenza dell'avente diritto nonché le
spese di amministrazione per la gestione dell’assistenza personale. 
 
4. L'assegno viene erogato
fino a revoca o fino a variazione di classe oppure fino alla morte dell'avente
diritto, si aggiunge ad altri assegni, pensioni e indennità previsti dalla
normativa e, nel mese di gennaio di ciascun anno, il suo importo è adeguato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale in base all'incremento percentuale
della retribuzione lorda dei dipendenti degli enti locali addetti all'assistenza
dei disabili. 
 
5. L'assegno spetta al
solo titolo della minorazione e non costituisce reddito. 
 
6. L'erogazione
dell'assegno rimane inalterata se il cittadino italiano avente diritto va,
temporaneamente o permanentemente, a vivere all'estero, ad eccezione che in
presenza di erogazioni o servizi analoghi nel luogo di destinazione. 
 
7. Resta intatto il
compito dei comuni di intervenire direttamente per tutte le necessità
assistenziali non coperte da questo assegno. 
 
8. Il soggetto ha facoltà
di rinunciare in qualsiasi momento all'assegno ottenuto per avvalersi
esclusivamente dell'assistenza fornita direttamente dagli enti territoriali
preposti dandone comunicazione all'assistente sociale. 
 
 
Art. 3
(Soggetti) 
 
1. L’assegno spetta alle
persone di tutte le età residenti nel territorio della Regione, che hanno
ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3 e che
necessitano di almeno due ore medie di assistenza personale per ogni giorno
dell’anno solare. 
 
2. Le domande relative
all’assegno vengono presentate sempre all’assistente sociale, che è responsabile
dell'intero procedimento a tutti gli effetti di legge, e vengono redatte secondo
l'Allegato I, quando relative all’assegnazione di una classe o alla variazione
di essa oppure alla rinuncia all’assegno, e secondo l'Allegato II, quando
relative ad una ulteriore quantità individualizzata di assistenza personale
autogestita. 
 
3. Prima di qualsiasi
decisione di rispettiva competenza, sia la Commissione che l’assistente sociale,
devono in ogni caso ascoltare direttamente il soggetto, se necessario al
domicilio del medesimo. Il soggetto può farsi assistere da persona di
propria fiducia. 
 
4. Il mancato
accoglimento, anche parziale, della domanda da parte della Commissione o
dell’assistente sociale, deve essere motivato per scritto, in maniera distinta
per ogni rifiuto e con linguaggio semplice e chiaro, e comunicato al soggetto
entro i termini stabiliti. 
 
 
Art. 4
(Commissione) 
 
1. La valutazione dei
requisiti ai fini dell'attribuzione al soggetto della classe di assistenza
personale autogestita, il passaggio fra le varie classi per variazione delle
necessità o per parziale utilizzo dell'assegno e la revoca dell'assegno per
mancato utilizzo o per mancanza di necessità del medesimo sono decisi dalla
Commissione tenendo conto delle necessità del soggetto. 
 
2. I componenti di tali
Commissioni, su responsabilità della Giunta Regionale, vengono adeguatamente
formati sulla vita indipendente dando particolare ascolto alle esigenze espresse
da organizzazioni composte soltanto da soggetti con handicap in situazione di
gravità con provata esperienza in tema di utilizzo dell'assistenza personale per
la vita indipendente. 
 
3. La Commissione assume
la decisione e ne da comunicazione al soggetto e all’assistente sociale entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine vale
il silenzio-assenso. 
 
 
Art. 5
(Assistente sociale) 
 
1. Una volta assegnata la
classe dalla Commissione, l'assistente sociale, basandosi sulla richiesta
presentata dal soggetto, stabilisce il monte ore medio giornaliero
individualizzato di assistenza personale eventualmente da erogare al medesimo
nella forma indiretta in aggiunta alle ore previste dalla classe assegnata e
senza raggiungere quanto stabilito per la classe immediatamente successiva.
Quando ne sussistono i motivi questa decisione viene modificata su iniziativa
del soggetto o dell’assistente sociale entro i termini stabiliti. 
 
2. L'assistente sociale
assume e comunica la decisione di cui ai commi precedenti entro quindici giorni
dalla richiesta. La mancata ricezione della comunicazione entro tale
termine si configura come silenzio-assenso. 
 
3. In caso di necessità
l'assistente sociale invia alla Commissione una relazione adeguatamente
motivata, in cui propone l'assegnazione di una diversa classe oppure la revoca
dell'assegno. Tale relazione è inviata contemporaneamente al soggetto
interessato, il quale ha 30 giorni per trasmettere proprie controdeduzioni alla
Commissione. Questa assume e comunica la decisione entro i successivi
trenta giorni non senza aver prima ascoltato il soggetto interessato. 
 
 
Art. 6
(Classi) 
 
1. Le classi di assistenza
personale autogestita sono così articolate e assegnate secondo i seguenti
criteri:
a) classe A: necessità di
aiuto per uscire di casa e andare nei luoghi più difficili e/o necessità di
aiuto per accedere all'informazione e alla cultura per una media di 2 ore al
giorno di assistenza personale;
b) classe B: necessità di
cui alla classe A più necessità di aiuto per alcune esigenze inerenti la
gestione della casa per una media di 4 ore al giorno di assistenza personale;
c) classe C: necessità di
cui alla classe B più necessità di aiuto per tutta la gestione della casa, per
l'igiene personale e per cucinare per una media di 10 ore al giorno di
assistenza personale;
d) classe D: necessità di
cui alla classe C più impossibilità di stare da solo/a durante il giorno per una
media di 16 ore al giorno di assistenza personale;
e) classe E: necessità di
cui alla classe D più necessità di più interventi durante la notte per una media
di 24 ore al giorno di assistenza personale. 
 
2. Sono inoltre istituite
le classi D super e E super, che includono una maggiorazione per una media di 3
ore al giorno di assistenza personale, per le situazioni in cui è necessaria la
presenza di due assistenti personali contemporaneamente per lo svolgimento di
alcune attività di assistenza all’avente diritto talmente faticose da non poter
essere effettuate da una sola persona. 
 
 
Art. 7
(Assistenti personali) 
 
1. Il soggetto si avvale
di assistenti personali di sua libera scelta. 
 
2. Sono facoltà
insindacabili del soggetto:
a) istruire direttamente i/le
propri/e assistenti personali;
b) attingere da eventuali elenchi
di assistenti personali che abbiano seguito attività di formazione o di
aggiornamento in tema di vita indipendente. 
 
3. L'assistenza personale
riguarda tutte le necessità di vita dell'avente diritto, compresi i giorni
festivi, le vacanze, il tempo libero, l'attività lavorativa, l'integrazione
sociale e la piena partecipazione a tutte le attività. 
 
4. Le/gli assistenti
personali sono tenute/i ad affrontare le necessità del soggetto, rispettando le
sue indicazioni, anche circa i luoghi, i modi, i tempi e gli orari di
espletamento dell’operatività. Fatte salve le situazioni di forza
maggiore, le/gli assistenti personali sono tenute/i ad effettuare soltanto le
prestazioni concordate preventivamente con il soggetto. 
 
5. Gli/le assistenti
personali lavorano alle dipendenze o per conto del soggetto, in conformità e nel
rispetto delle vigenti norme. E' facoltà del soggetto avvalersi di
assistenti personali dipendenti da terzi, fermi restando i principi e le
condizioni, di cui ai commi precedenti. 
 
 
Art. 8
(Privacy) 
 
1. Le/gli assistenti
personali sono tenute/i ad una stretta riservatezza su tutto ciò che vengono a
conoscere della vita privata del soggetto e possono comunicarlo ad altri
soltanto previa autorizzazione espressa del/la medesimo/a. 
 
2. Negli "altri", di cui
al comma precedente, sono inclusi i servizi sociali, i familiari e il partner
del soggetto. Dagli "altri" sono esclusi i genitori del minore, il
tutore, l'amministratore di sostegno e il giudice per i fatti eventualmente di
rispettiva competenza. 
 
 
Art. 9
(Ricorsi) 
 
1. Avverso le decisioni,
sia della Commissione che dell’assistente sociale, oltre ai ricorsi
giurisdizionali, sono ammessi ricorsi in opposizione e ricorsi gerarchici,
rispettivamente al Presidente della Giunta regionale della Toscana e ai Sindaci
competenti. 
 
2. L’instaurarsi del
contenzioso non fa venir meno l’obbligo di erogazione di quanto previsto dalla
classe e dalla personalizzazione eventualmente assegnate. 
 
3. L'accoglimento dei
ricorsi di cui al presente articolo ha effetto retroattivo. 
 
 
Art. 10
(Erogazione dell'assegno) 
 
1. L'assegno viene erogato
entro sessanta giorni dalla decisione della Commissione con effetto dal mese
successivo a quello di presentazione della domanda. 
 
2. L'assegno è articolato
in dodici mensilità annue di eguale importo da erogarsi in via anticipata il
primo giorno lavorativo di ogni mese e viene accreditato in conto corrente
bancario o postale, se richiesto dal soggetto. 
 
3. La somma eventualmente
non spesa al termine dell'anno solare per l’assistenza personale, e non
impegnata per l’assistenza personale nell’anno seguente, viene restituita dal
soggetto entro il mese di febbraio dell'anno successivo senza che ciò comporti
la revisione del monte ore complessivo di assistenza personale assegnata. 
 
4. Entro il mese di
febbraio il soggetto recapita all'assistente sociale un’autocertificazione,
relativa all’anno precedente,“in cui dichiara che la spesa è stata conforme alle
finalità per cui l’assegno è stato erogato ed è tenuto a conservare, per i tempi
di legge, prova documentale degli 8/10 della spesa sostenuta. 
 
 
Art. 11
(Accessibilità) 
 
1. Per tutte le
comunicazioni previste dalla presente legge il soggetto può ricorrere ai più
moderni mezzi informatici, che ne agevolino o ne rendano possibile
l'effettuazione, purché idonei allo scopo. 
 
2. Le comunicazioni
previste dalla presente legge nei confronti del soggetto sono nulle se
effettuate in maniera inaccessibile per il medesimo. 
 
 
Art. 12
(Agenzia per la vita
indipendente) 
 
1. Allo scopo di
realizzare le condizioni concrete che rendano possibile la vita indipendente la
Regione finanzia con euro 100.000 all'anno un'"Agenzia per la vita
indipendente" che si occupa di tutto il territorio regionale. 
 
2. Tale Agenzia è gestita
da un'Associazione ONLUS della quale possono far parte come soci soltanto
persone con handicap in situazione di gravità e che ha come scopo statutario la
vita indipendente. 
 
3. Principali compiti
dell'Agenzia sono:
a) attività di consulenza alla
pari fra persone disabili, che fanno o intendono fare vita indipendente;
b) organizzazione di corsi
facoltativi finalizzati ad agevolare persone disabili, che fanno o intendono
fare vita indipendente;
c) consulenze e corsi facoltativi
per disabili minorenni e per i loro familiari;
d) ricerca di persone disponibili
a lavorare come assistenti personali e tenuta del relativo elenco;
e) effettuazione di specifica
attività formativa o di aggiornamento in tema di vita indipendente per chi
lavora o intende lavorare come assistente personale;
f) tenuta di un registro di chi
ha frequentato tale formazione o aggiornamento positivamente ed è disponibile a
lavorare come assistente personale. 
 
4. Nel mese di gennaio di
ciascun anno il finanziamento, di cui al comma 1, è adeguato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale in base all'incremento percentuale degli
indici dei prezzi al consumo. 
 
 
Art. 13
(Finanziamento) 
 
1. La presente legge è
finanziata con il capitolo ……. del bilancio della Regione. 
 
 
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Toscana. 
 
Data a [città, addì [gg mese
aaaa]
[presidente giunta regionale] 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Allegato I - FAC-SIMILE
DOMANDA 
 
 

        Alla Commissione di
        cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
         
         

Io sottoscritto/a
…………………………………………………………………………
nato/a………………………………………………………………………………
……
il……………………………………………………………………………………… 

residente
in………………………………………………………………………………
Via/Piazza………………………………………………………………………………
.
essendo stato/a riconosciuto/a
dalla Commissione sanitaria per l’accertamento dello stato di handicap
dell’Azienda Sanitaria Locale n. ….. di ……………. in data
………………. persona con handicap in situazione di gravità ai sensi del comma
3 dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 
 
DICHIARO
sotto la mia responsabilità, ai
sensi dell’articolo 4 della legge n. 15/68 e successive modifiche, della
legge n. 127/97 e successive modifiche, del D.P.R. n.
403/98: 
 
1 ) di essere residente in un
comune della Regione Toscana dal ……………………… 
 
2.1) di non poter svolgere
autonomamente le seguenti attività della mia vita quotidiana:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
per i seguenti motivi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.2) di non poter svolgere
tali attività mediante sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di
sostegno per i seguenti motivi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
2.3) di voler gestire in
maniera autodeterminata la mia assistenza personale al fine di poter fare vita
indipendente. 
 
3) di non avere più necessità di
almeno 2 ore al giorno di assistenza personale per i seguenti motivi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
4) di voler passare  
 
 
 

      totalmente 
       
       
       
      parzialmente 
       

dall’assistenza personale nella
forma indiretta per la vita indipendente e autodeterminata all’assistenza
personale nella forma diretta gestita direttamente dagli enti preposti per i
seguenti motivi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
CHIEDO 
 
 
 

    di essere ammesso alla classe
    …. dell’assegno per l'assistenza personale per la vita indipendente
    di persone con handicap grave 
     
    OPPURE essendo gia titolare
    della classe …. dell’assegno per l'assistenza personale per la vita
    indipendente di persone con handicap grave e avendo avuto le seguenti
    variazioni nelle mie necessità:

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     
     
     

    di passare alla classe ….
    dell’assegno per l'assistenza personale per la vita indipendente di persone
    con handicap grave 
     
     
     
     
    la revoca dell’assegno per
    l'assistenza personale per la vita indipendente di persone con handicap
    grave 
     
     

(Luogo e data) ……………..
(Firma) 
 
 
 

Annotazione estremi
del Documento d’Identità ……………………………………
Firma apposta dal
DICHIARANTE in presenza di ………………………………..
OPPURE
Presentata copia
del Documento d’Identità ………………………………………..

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Allegato II - FAC-SIMILE
DOMANDA 
 
 

        All’assistente
        sociale dei servizi sociali territoriali 
         
         

Io sottoscritto/a
…………………………………………………………………………
nato/a………………………………………………………………………………
……
il……………………………………………………………………………………… 

residente
in………………………………………………………………………………
Via/Piazza………………………………………………………………………………
.
essendo stato/a riconosciuto/a
dalla Commissione sanitaria per l’accertamento dello stato di handicap
dell’Azienda Sanitaria Locale n. ….. di ……………. in data
………………. persona con handicap in situazione di gravità ai sensi del comma
3 dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
essendo gia titolare della classe
…. dell’assegno per l'assistenza personale per la vita indipendente di
persone con handicap grave 
 
DICHIARO
sotto la mia responsabilità, ai
sensi dell’articolo 4 della legge n. 15/68 e successive modifiche, della
legge n. 127/97 e successive modifiche, del D.P.R. n.
403/98: 
 
 
 

    di avere necessità di
    ulteriore assistenza personale individualizzate per la vita indipendente per
    i seguenti motivi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

    OPPURE, rispetto alla
    precedente assegnazione di assistenza personale individualizzata per la vita
    indipendente  
     
     
     
    che le mie necessita di
    assistenza personale individualizzate per la vita indipendente sono 
     
     
     
      aumentate 
       
       
       
      diminuite 
       
    per i seguenti motivi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CHIEDO 
 
ad integrazione di quanto
previsto dalla classe ….. di assistenza personale che mi è stata
assegnata 
 
 
 

    ……. ore medie al
    giorno di assistenza personale individualizzata per la vita indipendente
     
     
    OPPURE, essendo gia titolare
    di ……. ore medie al giorno di assistenza personale individualizzata
    per la vita indipendente 
     
     
     
         l’aumento / diminuzione
    di ……. ore medie al giorno di assistenza personale individualizzata
    per la vita indipendente 
     
     

(Luogo e data) ……………..
(Firma) 
 
 
 

Annotazione estremi
del Documento d’Identità ……………………………………
Firma apposta dal
DICHIARANTE in presenza di ………………………………..
OPPURE
Presentata copia
del Documento d’Identità ………………………………………..

AllegatoDimensione
2006 03 19 Proposta di legge toscana.doc96 KB
2006 03 19 Proposta di legge toscana.pdf34.78 KB